1.1 L’associazione denominata “Associazione Dermatologi-venereologi Ospedalieri Italiani e della sanità pubblica” (A.D.O.I.), associazione di carattere nazionale, autonoma ed indipendente, fondata nel 1954 come Associazione Dermosifilografi Ospitalieri Italiani (successivamente Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani), è retta dalle norme del presente Statuto, che può essere modificato soltanto dall’Assemblea degli Associati.
1.2 L’Associazione ha durata illimitata e ha sede legale nella città di Roma; l’Associazione ha facoltà di costituire sedi secondarie, amministrative e operative, su tutto il territorio nazionale.
2.1 L’Associazione ha il fine di promuovere lo studio ed il progresso della dermatologia e della venereologia, attraverso l’aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati, nonché ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo, contribuendo così a favorire la migliore assistenza ai pazienti affetti da patologie dermato-venereologiche.
2.2 L’Associazione non ha né prevede di avere finalità di tutela sindacale degli associati, né svolge direttamente o indirettamente attività sindacale. Inoltre, non ha fini di lucro e non svolge né prevede di svolgere attività imprenditoriali in forma diretta o compartecipativa, a eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina ECM.
2.3 In particolare, l’Associazione si propone di:
3.1 Fanno parte dell’Associazione gli Associati Ordinari e gli Associati Onorari.
3.2 Sono Associati Ordinari:
3.3 Sono Associati Onorari:
4.1 L’ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione su domanda scritta degli interessati, che, in tal modo, si impegnano a osservare tutte le disposizioni statutarie e i deliberata dell’Associazione e a versare i contributi nei termini, nella misura e nella forma determinate dall’Assemblea. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente e sottoscritta da due associati, che si fanno garanti della sussistenza dei titoli richiesti per l’iscrizione all’Associazione. L’ammissione degli Associati Onorari può essere deliberata anche su proposta avanzata da un Associato terzo. È prevista l’ammissione senza limitazioni di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
4.2 Gli Associati Ordinari e Onorari non possono far parte di altre Associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle previste dal presente Statuto. In tutti i casi è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4.3 La qualità di Associato Ordinario permane negli anni. Il mancato versamento della quota associativa annuale priva l’Associato del diritto di partecipare alle decisioni dell’Assemblea attraverso il voto, incluso il voto per la elezione degli Organismi Associativi, e di candidarsi a qualsivoglia carica associativa, nonché di partecipare alle attività che il Consiglio Direttivo e/o gli altri Organismi Associativi decideranno di riservare agli Associati in regola con il versamento delle quote associative. Gli Associati morosi possono regolarizzare la loro posizione amministrativa senza necessità di ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
4.4 La nomina ad Associato Onorario è “a vita”. Gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa; essi possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, ma non possono esercitare il diritto di voto nella medesima (incluso il voto per l’elezione degli organismi associativi) e non possono, infine, candidarsi ad alcuna carica associativa.
4.5 L’Associato può dimettersi in qualsiasi momento, notificando per iscritto la sua intenzione al Presidente. Verrà altresì cancellato dal libro degli Associati, con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri, l’Associato che avrà assunto impegni o svolto attività contrarie alle finalità dell’Associazione o pregiudizievoli del decoro dell’Associazione e della disciplina dermatologica in genere.
4.6 Gli associati esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote o dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La quota o contributo associativo di ogni associato è intrasmissibile anche a causa di morte e non rivalutabile.
5.1 La massima partecipazione degli Associati alle attività e alle decisioni dell’Associazione è garantita:
5.1 a) attraverso la regolamentazione delle convocazioni degli organismi deliberativi dell’Associazione (Assemblea e Consiglio Direttivo) e delle modalità con cui essi deliberano (articoli 8 e 9);
5.1 b) attraverso la elezione democratica diretta con votazione a scrutinio segreto e durata limitata nel tempo:
5.1 c) attraverso l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte dell’Assemblea degli Associati e dell’organismo deliberativo elettivo dell’Associazione (Consiglio Direttivo) (articoli 8, 9 e 22).
5.2 L’Associazione deve, inoltre, essere dotata di un sito web ufficiale, che sarà oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono pubblicati a disposizione di tutti gli Associati i bilanci dell’Associazione ed eventuali incarichi retribuiti. Sono, altresì, pubblicati i verbali relativi alle riunioni assembleari e alle riunioni del Consiglio Direttivo. Sul sito dell’Associazione va infine integralmente pubblicata l’attività scientifica dell’Associazione.
6.1 Sono Sostenitori dell’Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni che promuovono studi e ricerche, avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione. I sostenitori contribuiscono al sostegno finanziario dell’Associazione attraverso il versamento di contributi annui.
6.2 La qualifica di Sostenitore non comporta l’acquisizione dello status di Associato e pertanto è escluso per i Sostenitori qualsiasi diritto d’elettorato attivo o passivo e di voto nell’Assemblea degli Associati.
6.3 È facoltà dei Sostenitori nominare un rappresentante comune con diritto di intervento in Assemblea, ma senza diritto di voto.
7.1 Sono organismi deliberativi dell’Associazione:
7.2 Sono organismi esecutivi dell’Associazione:
7.3 Sono organismi di controllo dell’Associazione:
7.4 Sono organismi consultivi dell’Associazione:
8.1 L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, di regola in occasione del Congresso Nazionale dell’Associazione; l’Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.
8.2 Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea e la presiede; data e sede sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convocazione verrà effettuata mediante pubblicazione della convocazione stessa sul sito web dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, indicando l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione. In ogni caso bisognerà prevedere almeno 24 (ventiquattro) ore di intervallo fra la prima e la seconda convocazione. Sono auspicabili modalità accessorie di divulgazione della convocazione, quali, ad esempio, la pubblicazione su periodico dell’associazione e l’invio a mezzo lettera o e-mail.
8.3 Il verbale delle riunioni dell’Assemblea viene redatto a cura del Segretario, trascritto sul relativo libro verbali delle Assemblee e integralmente pubblicato nel sito internet dell’Associazione.
8.4 L’Assemblea:
8.5 All’Assemblea partecipano tutti gli Associati; hanno diritto al voto gli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
8.6 Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto al voto; in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
8.7 La convocazione dell’Assemblea Straordinaria si rende indispensabile per apportare modifiche allo Statuto. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria richiedono la presenza di almeno tre quarti del totale degli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e sono prese a maggioranza di voti dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti del totale degli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Nell’Assemblea Straordinaria è ammessa la delega scritta sino a un massimo di quattro deleghe per ogni Associato.
9.1 Il Consiglio Direttivo:
9.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravveda l’opportunità, di norma almeno due volte all’anno, oppure su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio aventi diritto al voto. Il Presidente stabilirà sede, data e ordine del giorno, che saranno comunicati ai componenti del Consiglio con i tempi e i modi stabiliti nel Regolamento attuativo dello Statuto.
9.3 Il Consiglio è legalmente costituito se sono presenti almeno 5 (cinque) membri aventi diritto al voto. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.
9.4 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 8 (otto) membri (Consiglieri), eletti tra gli Associati Ordinari, uno dei quali assumerà l’incarico di Vicepresidente. Gli 8 (otto) membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre (3) anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi (cioè restare in carica per più di sei (6) anni consecutivi). Il mandato inizia di norma l’1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’elezione.
9.5 In caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo di uno o più membri del Consiglio, a essi subentreranno in pari numero i non eletti, in base al numero di preferenze ottenute; essi resteranno in carica solo fino al completamento del mandato iniziale. Il Consiglio Direttivo dovrà in ogni caso contare su almeno 4 (quattro) Consiglieri oltre al Presidente; in caso contrario si intenderà sciolto. In tale eventualità il Presidente del Collegio dei Probiviri si farà garante dell’ordinaria amministrazione con l’obbligo di bandire una nuova assemblea elettorale entro 3 (tre) mesi. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si astenga dal partecipare a due sedute consecutive viene considerato dimissionario.
9.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo prendono inoltre parte senza diritto di voto:
9.7 Il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono stabilire che alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso siano presenti – anche sistematicamente – i membri del Comitato Scientifico, nonché Associati o non Associati che possano contribuire al chiarimento, alla definizione o alla gestione di particolari problematiche specifiche, con mandato e responsabilità preliminarmente definiti dal Consiglio Direttivo stesso; è escluso in ogni caso il diritto al voto.
10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma libera nei confronti dei terzi e in giudizio; egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. In caso di necessità e urgenza, delibera, con i poteri del Consiglio, su qualsiasi argomento di interesse dell’Associazione; la deliberazione del Presidente deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.
10.2 Il mandato del Presidente ha una durata di anni tre (3); egli può essere eletto per non più di due mandati consecutivi (cioè, il Presidente non può restare in carica per più di sei (6) anni consecutivi). Il mandato inizia di norma l’1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’elezione.
10.3 Possono presentare la propria candidatura alla carica di Presidente tutti gli associati che abbiano ricoperto una carica istituzionale in seno all’associazione (Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Tesoriere, Segretario, Responsabile Qualità, Segretario Scientifico, Delegato Regionale); aver ricoperto tale incarico nei Consigli Direttivi immediatamente precedenti alle elezioni non osta la candidatura e l’elezione alla Presidenza dell’Associazione. Non è invece elegibile l’Associato che, alla data dell’assemblea elettorale, ricopra cariche dirigenziali (Presidente, incoming President) in altre associazioni dermatologiche italiane.
10.4 Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea degli Associati, di norma nell’anno di scadenza del mandato del Presidente già in carica, cui subentrerà alla scadenza del mandato. Da incoming President, parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, fino all’assunzione del ruolo di Presidente. Al termine del mandato, il Presidente assume la carica di Past-President e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per i due anni successivi, senza diritto al voto.
10.5 In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. In via del tutto straordinaria, in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, ne farà le veci il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa e, in subordine, maggiore anzianità anagrafica. In caso di dimissioni o di recessione a qualsiasi titolo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce con pieni poteri fino all’inizio del mandato dell’Incoming President.
11.1 Il Vice Presidente collabora con il Presidente e, in caso di assenza del Presidente, ne fa le veci. In caso di dimissioni o di recessione a qualsiasi titolo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce con pieni poteri fino all’inizio del mandato dell’incoming President. Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra gli otto membri che lo costituiscono. In via del tutto straordinaria, in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, ne farà le veci il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa e, in subordine, maggiore anzianità anagrafica.
12.1 Il Tesoriere ha il controllo della gestione finanziaria dell’associazione. Provvede a effettuare i pagamenti secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e su ordine del Presidente e predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
12.2 Il Tesoriere è nominato, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, fra gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative. Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.
13.1 Il Segretario opera in diretta collaborazione con il Presidente, redigendo i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea, mantenendo il collegamento tra i componenti del Consiglio Direttivo, procedendo al disbrigo delle pratiche ordinarie e delle altre attività di normale competenza della segreteria.
13.2 Il Segretario è nominato, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, fra gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative. Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.
14.1 La rappresentanza dell’Associazione in ogni singola Regione è affidata a un Delegato Regionale. I Delegati Regionali vengono eletti, in occasione dell’Assemblea Elettiva, ciascuno fra e dagli associati aventi diritto della propria Regione di appartenenza; durano in carica tre (3) anni e, di norma, possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi. Eccezionalmente, in caso di vacanza, il Delegato Regionale può essere nominato direttamente dal Consiglio Direttivo e resterà in carica fino alla successiva assemblea elettorale.
15.1 Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, l’Assemblea degli Associati ha la possibilità di nominare un organo di controllo e, in sede di conferimento dell’incarico, può nominare alternativamente un Revisore unico o un Collegio dei Revisori. La nomina del Revisore unico o del Collegio dei Revisori è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni di legge. Quando la nomina da parte degli Associati è obbligatoria, a essa provvede l’Assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea degli Associati fra Associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico ha il compito di controllare la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
16.1 Spetta al Collegio dei Probiviri l’esame, senza formalità di procedura, di tutte le controversie che possono insorgere tra gli associati e tra questi e l’Associazione, nonché di tutte le questioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, richiedano un’indagine riservata. Il parere dei Probiviri, non vincolante, è obbligatorio quando si debba deliberare la sospensione o l’esclusione di un associato dall’Associazione. In tal caso il Collegio deve dare il proprio parere scritto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza si procede senza parere.
16.2 Inoltre, spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri farsi garante dell’ordinaria amministrazione in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di bandire una nuova assemblea elettorale entro 3 (tre) mesi.
16.3 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea tra gli Associati ordinari o onorari, che durano in carica tre (3) anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi, e che al proprio interno nominano il Presidente del Collegio stesso.
17.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo; esso viene designato dal Consiglio Direttivo e ne concorre alla progettualità e alla pianificazione delle attività scientifiche nonché alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L’attività scientifica andrà peraltro integralmente pubblicata sul sito web dell’Associazione, che sarà oggetto di costante aggiornamento.
17.2 Il Comitato Scientifico è costituito da un numero variabile di Associati cui vengano riconosciute particolari competenze in specifici settori scientifici della dermatovenereologia ed è coordinato da un componente designato dal Consiglio Direttivo e denominato Segretario Scientifico. 17.3 Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha, peraltro, facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.
17.4 Del Comitato Scientifico possono far parte, eccezionalmente, anche componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organismi dell’Associazione, così come personalità scientifiche di indiscusso profilo non associate all’ADOI. La composizione del Comitato Scientifico può essere modificata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.
18.1 Il sistema di gestione dell’Associazione deve essere conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione ISO 9001:2008 e successive. Il Consiglio Direttivo potrà decidere di affidare a una società specializzata la verifica di tali requisiti, anche al fine di ottenerne la eventuale certificazione.
18.2 Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nominerà tra gli Associati un Responsabile della Qualità, con il compito di monitorare e attuare tutte le attività del Sistema di Gestione della Qualità, garantendo una comunicazione efficace all’interno dell’Associazione, e di curare i rapporti con l’eventuale ente di certificazione. Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.
18.3 Per particolari esigenze normative o di legge, il Consiglio Direttivo può attribuire compiti di responsabilità amministrativa, anche in ambito di supporto di qualità, a non soci che presentino adeguati profili professionali.
19.1 Nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ricoperta da Associati che non siano in piena autonomia ed indipendenza, in particolare che esercitino o partecipino ad attività imprenditoriali tali da poter rappresentare motivo di conflitto di interessi con le attività proprie dell’Associazione. Ogni potenziale causa di conflitto d’interessi va dichiarata preventivamente. Inoltre, nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ricoperta da Associati che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
19.2 Ciascun associato non può ricoprire contemporaneamente più di una carica fra Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere, Revisore dei Conti, Proboviro, Delegato Regionale, Segretario Scientifico, Responsabile della Qualità.
20.1 È espressamente esclusa ogni forma di retribuzione per gli Associati chiamati a ricoprire qualsivoglia carica associativa. Il rimborso delle spese sostenute e documentate per assolvere gli incarichi assegnati andrà determinato secondo quanto previsto dal Regolamento Amministrativo.
20.2 Il Presidente e il Consiglio Direttivo possono avvalersi di collaborazioni o consulenze professionali esterne (es.: fiscale, legale, ecc…) a sostegno della propria attività istituzionale. Sul sito istituzionale dell’Ente sono indicati tutti gli incarichi retribuiti.
22.1 L’esercizio sociale decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
22.3 Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere. Il bilancio preventivo dell’esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente devono essere presentati all’Assemblea degli Associati in occasione del Congresso Nazionale e restano depositati in copia nella sede dell’Associazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, ove esistenti, durante gli otto giorni che precedono l’Assemblea e finché siano approvati. Gli Associati possono prenderne visione.
22.4 All’Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse e accessorie. L’eventuale residuo attivo di gestione sarà devoluto come segue:
22.5 I bilanci dell’Associazione sono pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione, a disposizione di tutti gli Associati.
23.1 Le entrate dell’Associazione sono destinate a finanziare le attività istituzionali e sono costituite:
23.2 Il finanziamento delle attività ECM avviene attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua.
23.3 Il patrimonio dell’Associazione comprende tutti i beni mobili ed eventuali immobili e le disponibilità liquide. Gli eventuali investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in operazioni non soggette a rischio.
24.1 La deliberazione di scioglimento dell’Associazione spetta all’Assemblea Straordinaria.
24.2 In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio associativo sarà devoluto dagli associati, in quanto tali al momento dello scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori e i poteri dei medesimi saranno deliberati dall’Assemblea Straordinaria.
25.1 Le norme previste dal presente Statuto hanno efficacia dall’approvazione in Assemblea dello Statuto stesso. In fase di prima applicazione del presente Statuto, la scadenza del mandato del Presidente in carica viene anticipata al 31 dicembre 2020, con rieleggibilità dello stesso per un ulteriore triennio; la scadenza del mandato di tutte le altre cariche è posticipata al 31 dicembre 2020, con rieleggibilità per un ulteriore triennio.
25.2 Per tutto quanto non previsto da questo Statuto, si rinvia alle leggi vigenti in materia ed agli eventuali Regolamenti interni qualora approvati.
Questo testo è stato approvato in Assemblea Straordinaria il 31 gennaio 2020.
Clicca qui per visualizzare il verbale dell’assemblea e lo Statuto.