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Nota a sentenza: La responsabilità del medico specializzando

Pubblichiamo il commento dell’Avv. Teresa Varvarà all’ordinanza della Cassazione civile n. 26311 del 2019 in tema di Responsabilità del medico specializzando.

Pur non avendo piena autonomia, lo Specializzando risponde della sua attività se non è in grado di compierla. Invero, avendo già acquisito il titolo di medico chirurgo, se esercita la professione come specializzando, partecipa alle attività e responsabilità che si compiono nella struttura dove si svolge la sua formazione e, pertanto, sebbene con un’autonomia limitata, ne risponde – comunque – penalmente. Pertanto, se non si rifiuta di svolgere una attività che non è in grado di compiere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente modello di riferimento, se ne assume la responsabilità rischiando di incorrere nella fattispecie di colpa per avere cagionato un evento dannoso.

Con sentenza n. 26311/2019 la Corte di Cassazione Civile ha ribadito un orientamento già consolidato nella giurisprudenza penale, allorché ha sostenuto che il medico specializzando non è presente nella struttura ai soli fini della formazione professionale, né può essere considerato un mero esecutore d’ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia. Lo specializzando, invero, è persona che ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed essendo in corso la formazione specialistica, l’attività svolta sotto le direttive del tutore non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia. Quindi, se lo specializzando ritiene di non essere in grado di compiere delle attività, deve rifiutarne lo svolgimento perché, diversamente, se ne assumerebbe le responsabilità.

Il fatto

Una donna ricoverata in una casa di cura a causa di perdite di liquido amniotico comparso dopo essersi sottoposta ad amniocentesi, veniva affidata dal medico che le aveva praticato il prelievo, alle cure di una specializzanda (in sua sostituzione), che provvedeva a iniezioni di gestone.

Un peggioramento dello stato di salute della paziente, con insorgenza di perdite di ematiche e febbre, la costringeva ad un ricovero di urgenza a cui seguiva un aborto da cui conseguiva un ulteriore aggravamento che culminava in un gravissimo shock settico, che le comportavano una irrimediabile perdita della capacità di procreare e insufficienza renale cronica, a cui nulla serviva i successivi trapianti di rene eseguiti.

La Corte d’Appello condannava la casa di cura, il medico esecutore dell’amniocentesi (per avere incautamente affidato una sua paziente ad una collega non ancora di suo pari livello professionale) e la specializzanda, in solido tra di loro, al pagamento di € 3.543.190 oltre interessi legali, nonché la compagnia assicuratrice della specializzanda e quella del medico a manlevarli entro i limiti dei massimali.
Invero, secondo la Corte il medico, pur avendo eseguito correttamente l’amniocentesi, era incorso in responsabilità  affidando la paziente alla specializzanda che avrebbe dovuto sostituirlo in sua assenza non avendo la stessa ancora maturato una certa esperienza; la specializzanda, negando di essere stata indicata dal medico quale sanitario a cui rivolgersi in sua assenza in caso di complicanze, più volte contattata fin dalla comparsa delle prime perdite, si era resa responsabile di negligenza, quando pur in presenza di una situazione grave facilmente riconoscibile anche da un medico non ancora specialista, si era limitata a prescrivere il solo gestone senza sottoporre la paziente ad immediato controllo ecografico, terapia antibiotica a largo spettro e ricovero presso struttura sanitaria adeguata, determinando l’aborto settico e le irrimediabili conseguenze gravissime derivate; la casa di cura, non essendo in grado di fare fronte ad una situazione di emergenza come quella verificatasi,  era incorsa in responsabilità in quanto non avrebbe dovuto accettare il ricovero, ma – piuttosto – avrebbe dovuto trasferirla con massima urgenza presso una struttura adeguata.

La pronuncia della Corte di cassazione

La Cassazione, accogliendo le ragioni della Corte d’Appello, si è espressa nel senso che, sebbene lo specializzando non goda di piena autonomia, non è presente nella struttura ai soli fini della formazione professionale e non può essere considerato un mero esecutore d’ordini del tutore. Invero, il fatto di frequentare un corso di formazione specialistica sotto la guida e supervisione di un tutor, non lo priva di una certa autonomia avendo già conseguito una laurea in medicina e chirurgia. “Tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente modello di riferimento)”.

In sintesi

Il medico specializzando, essendo dotato di autonomia – seppur, per così dire, vincolata –  assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente ed è, pertanto, responsabile dell’attività svolta. Non è un mero spettatore esterno ed estraneo alla struttura sanitaria presso cui si forma, ma partecipa alle attività sotto la partecipazione guidata del tutor, assumendo – gradualmente – compiti assistenziali ed esecuzione di interventi pratici che devono eseguire per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

L’autonomia riconosciuta dalla legge, sia pure vincolata, non può – dunque – che ricondurre allo specializzando le conseguenze delle attività da lui compiute. Costui, se ritiene di non essere in grado di compierle, deve rifiutarle, perché su di lui incombe l’obbligo dell’osservanza delle leges artis che gli impone di astenersi dall’operare in quanto, diversamente, se ne assumerebbe la responsabilità (colpa per assunzione); così come, nei limiti delle sue competenze, può rifiutarsi di avallare terapie prescritte dal tutor, ma che, secondo il livello di perizia e diligenza da lui esigibile, gli appaiono palesemente incongrue.

Inoltre lo specializzando fa parte, a pieno titolo, dell’equipe medica ed è soggetto alle stesse regole previste per i medici strutturati e, quindi, in ipotesi di colpa grave non solo non può essere coperto dalle polizze delle strutture ospedaliere, ma l’ente potrebbe esercitare il diritto di regresso.

Quindi, se del reato commesso dal medico specializzando, esecutore materiale dell’intervento chirurgico, risponde anche il primario che, allontanandosi durante l’operazione, viene meno all’obbligo di partecipazione diretta agli atti medici posti in essere dallo specializzando a lui affidato, dall’altra parte, lo specializzando che prosegue, con esito mortale, un intervento operatorio iniziato dal capo équipe che ha lasciato la sala operatoria incaricandolo di concludere l’intervento, in virtù dell’autonomia “vincolata”, limitata ed attuata sotto le direttive del tutore, ne risponde personalmente per colpa grave potendo essere chiamato a rispondere dell’esito infausto dell’operazione o del trattamento medico-sanitario a cui abbia preso parte.

Attenzione: alla luce della Legge Gelli che ha riformato la responsabilità medica, anche il medico specializzando, al pari del medico dipendente ospedaliero, risponde per responsabilità di tipo extra contrattuale per colpa lieve (con onere della prova a carico del paziente), ma con possibilità di rivalsa da parte dell’azienda ospedaliera in caso di colpa grave.

Scopri gli altri commenti a sentenze in ambito medico dell’avv. Varvarà.

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