In memoria dei medici che hanno dato la vita per i propri pazienti nella battaglia contro l'epidemia di Covid-19

Coronavirus e denuncia per procurato allarme: cosa dice il Codice Penale

Coronavirus: crescono i casi. Italia seconda per morti. Misure urgenti in vista del picco: stop ai ricoveri e alle visite ambulatoriali non urgenti e ad analisi di laboratorio. Nonostante la gravità della situazione, in più occasioni sono state diffuse false informazioni che hanno contribuito a creare panico e incertezza. L’Avv. Teresa Varvarà ci parla del reato di Procurato allarme, così definito dall’art 658 del Codice penale: «Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti e persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516».

Con “Procurato allarme” si identifica il reato commesso da chi annuncia disastri ed epidemie inesistenti, tali da mettere in allerta le Autorità e la popolazione. Il procurato allarme è rubricato nel Codice penale nella sezione dedicata alle contravvenzioni riguardanti l’ordine e la tranquillità pubblica. Invero, chi procura un allarme falso o sproporzionato, provoca un danno a tutta la popolazione e pregiudica il regolare svolgimento del lavoro delle Forze dell’ordine e di quanti sono coinvolti, creando falsi allarmismi e spiacevoli disfunzioni.

 

Fatti

I Carabinieri, al termine di una attività d’indagine, hanno denunciato per il reato di procurato allarme un medico che, abusando della sua posizione lavorativa in ambito sanitario, postava messaggi vocali su Whatsapp con i quali comunicava di falsi casi di positività al virus Covid-19, creando di fatto una situazione di allarme sociale.

Un infermiere è stato denunciato per procurato allarme e rischia il licenziamento a causa di un proprio video diventato virale in rete, che ha scatenato il panico in città e nel quale, personalmente, munito di mascherina e cuffia, denunciava un caso sospetto di coronavirus, fornendo informazioni sul paziente: “Allora, il paziente sta in condizioni cliniche generali discrete, non presenta temperatura. È un paziente che vive a Torino ed è sceso da otto giorni in ferie qua a Messina. Non ha avuto febbre, o almeno una sera solo 38 meno due. L’unica cosa che un po’ ci ha fatto insospettire che ha fatto una lastra che presenta un piccolo focolaio di polmonite, poi che è stato a contatto e ha mangiato in un ristorante cinese a Milano o Torino, non ricordo bene. Il paziente sta in condizioni buone, abbiamo fatto tutto l’iter diagnostico per quale ci è stato indirizzato il Ministero della Salute e ora ancora è in attesa del tampone”.

La Procura di Bari ha aperto un’indagine per procurato allarme scatenato da alcune fake news diffuse su whatsapp e su un sito on line su falsi casi di coronavirus di cui una ad opera di un infermiere che riferendo di una «situazione grave» invitava a fare girare la notizia di “cinquanta persone in quarantena nel Policlinico malati di coronavirus, tutti ragazzi andati a suonare a Wuhan per il concerto di Natale»; nella seconda, l’autore, riferendo di una ragazza positiva al coronavirus al ritorno da Wuhan e ricoverata al policlinico, attribuiva per certo (perché assunto da fonti “sicure”) l’origine della “epidemia” ad una “bomba chimica scappata da un laboratorio al fine di inginocchiare l’economia mondiale e decimare la popolazione mondiale”

Diritto

Il bene giuridico che con l’art. 658 c.p. si vuole tutelare è il corretto funzionamento ed uso della forza pubblica da parte delle autorità che possono essere potenzialmente fuorviate da falsi annunci di disastro. Quindi, atteso che si parla di reato di pericolo, basta che l’annuncio di disastri, infortuni o pericoli irreali sia idoneo a creare allarmismo serio presso autorità, enti o persone che esercitano un pubblico servizio perché si possa configurare il reato.

Il reato di procurato allarme si configura come una contravvenzione e si verifica in ipotesi di compimento di atti e fatti, di un certo impatto sociale, che fanno scattare procedure di emergenza senza che vi sia un reale pericolo.

Tale reato è rubricato nel Codice penale nella sezione dedicata alle contravvenzioni riguardanti l’ordine e la tranquillità pubblica. Invero, chi procura un allarme falso o sproporzionato, può provocare un danno alla collettività e, creando falsi allarmismi, compromettere il corretto svolgimento del lavoro delle Forze dell’ordine e delle altre autorità coinvolte, con il rischio di notevoli disservizi a scapito della popolazione.

Conseguenze

Chi commette il reato di procurato allarme rischia l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 516 euro. In realtà, però, perché si configuri l’ipotesi di reato e possa scattare la denuncia e la conseguente condanna, occorre che la notizia divulgata sia falsa e data per certa abbia creato panico sociale e indotto le Autorità competenti ad intervenire. Qualora, invece, la notizia resa provochi solo un turbamento dell’ordine pubblico, tale da non far scattare le procedure d’emergenza delle Autorità, si configurerà il reato di “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico” (art. 656 c.p.) che prevede l’arresto fino a 3 mesi e l’ammenda fino a 309 euro.

Scopri gli altri commenti a sentenze in ambito medico dell’avv. Varvarà.

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